Penale

Determinazione della pena e obblighi di motivazione del giudice

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Pena - Determinazione - Pena al di sotto della media edittale - Motivazione specifica in ordine ai criteri adottati - Necessità - Esclusione.
In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 22 luglio 2020 n. 21939

Pena - Determinazione - Pena inferiore alla media edittale - Motivazione specifica in ordine ai criteri adottati - Necessità - Esclusione - Metodo di calcolo.
Non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga applicata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 9 luglio 2019 n. 29968

Reato - Reato continuato - In genere - Pena base nella misura edittale - Aumento esiguo per la continuazione - Necessità di motivazione esplicita - Esclusione - Ragioni.
In tema di reato continuato, nel caso in cui il giudice, inflitta la pena nella misura minima edittale, l'abbia aumentata per la continuazione in modo esiguo, non è tenuto a giustificare con motivazione esplicita il suo operato, sia perché deve escludersi che abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall'art. 132 cod. pen., sia perché deve ritenersi che egli abbia implicitamente valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della sua decisione.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 5 giugno 2018 n. 24979

Pena - Determinazione - Graduazione degli aumenti e delle diminuzioni previsti per le circostanze - Discrezionalità del giudice di merito - Obbligo di motivazione - Contenuto.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 21 luglio 2017 n. 36104

Pena - Determinazione - Graduazione degli aumenti e delle diminuzioni previsti per le circostanze - Discrezionalità del giudice di merito - Criteri - Sindacato di legittimità - Limiti.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 4 febbraio 2014 n. 5582

Pena - Applicazione - Potere discrezionale del giudice: limiti - Pena alternativa - Applicazione della pena pecuniaria in misura prossima al massimo - Motivazione.
La sentenza che irroga la pena pecuniaria, in caso di previsione alternativa con la pena detentiva, in misura prossima al massimo edittale, non deve esporre diffusamente le ragioni, essendo sufficiente che dalla motivazione risulti la considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata la decisione.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 16 ottobre 2009 n. 40176

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©