Penale

Tenuità del fatto esclusa se l'opera abusiva è in zona sismica senza autorizzazione

di Andrea Alberto Moramarco

Nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche di lieve entità, la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto non si applica se l'intervento abusivo, seppur di scarsa consistenza, sia eseguito in una zona sismica, senza il preventivo avviso all'ufficio tecnico regionale competente e senza le prescritte autorizzazioni per l'inizio dei lavori. Questo è quanto emerge dalla sentenza della Corte d'appello di Roma n. 13181/2019.

La vicenda - La decisione ha ad oggetto l'accusa rivolta nei confronti dei proprietari di un immobile sottoposto a vincolo sismico, paesaggistico e facente parte del Parco Regionale dei Castelli Romani, il quale subiva un restyling abusivo che ne determinava un ampliamento della cubatura, mediante la realizzazione di un vano di 15 mq per ciascuna delle due unità abitative di cui si componeva. A seguito degli accertamenti emergeva che le opere erano state eseguite in assenza di qualsivoglia autorizzazione e permesso a costruire, sicché i proprietari venivano tratti a giudizio e condannati in primo grado per la violazione di diverse norme edilizie.

La decisione - Il caso finiva così alla Corte d'appello, dinanzi alla quale gli imputati si difendevano sostenendo l'assenza dell'incidenza sul carico urbanistico delle opere eseguite e, soprattutto, ritenevano che la loro condotta potesse essere ricondotta nel fatto di speciale tenuità di cui all'articolo 131-bis cod. pen., posto che la realizzazione abusiva era finalizzata a far fronte alle esigenze familiari, ovvero garantire a tutti i componenti «una vita dignitosa in un ambiente abitativo adeguato».
I giudici non condividono però l'assunto e confermano in toto il verdetto di merito. Ebbene, quanto al punto della particolare tenuità del fatto, il Collegio sottolinea come per l'applicabilità della causa di non punibilità occorre valutare anche altri parametri. Nello specifico, relativamente alle violazione urbanistiche e paesaggistiche, la Corte ricorda come per la giurisprudenza la consistenza dell'intervento abusivo, valutata nelle dimensioni, tipologia e caratteristiche costruttive, costituisce solo «uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali ad esempio, la destinazione dell'immobile, incidenza sul carico urbanistico, eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto dei vincoli».
Ciò posto, nella fattispecie «sebbene certamente la dimensione del manufatto, destinato ad assolvere ad una esigenza di famiglia, sia di modeste dimensioni», tuttavia si osserva anche che «l'abuso è stato realizzato in violazione dei molteplici vincoli ivi esistenti, non solo del Parco Regionale dei Castelli Romani, ma anche di quello paesaggistico e di quello sismico». L'insieme di tali circostanze perciò non consentono di ritenere il fatto di particolare tenuità e di applicare la relativa causa di non punibilità.

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