Penale

Sospensione condizionale: senza indicazione del giudice il termine la provvisionale coincide con il giudicato della sentenza

di Patrizia Maciocchi

Se il giudice della cognizione non stabilisce un termine di pagamento per la provvisionale, stabilita in favore della parte civile - al cui pagamento è subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena – questo coincide con la data del passaggio in giudicato della sentenza. La Corte di cassazione, con la sentenza 23742, accoglie il ricorso del pubblico ministero, contro la scelta del tribunale di respingere la sua richiesta di revoca della sospensione condizionale. Ad avviso del tribunale, infatti, pur essendo il beneficio condizionato al pagamento in favore della parte civile, il giudice non aveva stabilito alcun termine per adempiere. Di conseguenza, ad avviso dei giudici di merito, si doveva applicare il termine di cinque anni previsto dall'articolo 163 del Codice penale, non ancora decorso. La Cassazione, accogliendo il ricorso della pubblica accusa, dà atto del contrasto giurisprudenziale sul punto. C'è l'orientamento al quale aveva aderito la sentenza impugnata, che individua il termine da applicare nei cinque anni o due anni fissati dall'articolo 163 del Codice penale, a seconda che si tratti di una condanna relativa ad un delitto o una contravvenzione. Secondo un'altra tesi sarebbe il giudice dell'esecuzione a dover intervenire indicando la data mancante. La Suprema corte sceglie invece il principio secondo il quale, in caso di mancata indicazione da parte del giudice di cognizione, la dead line è quella del passaggio in giudicato della sentenza.

Corte di cassazione – Sezione I – Sentenza 10 agosto 2020 n.23742

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