Penale

41-bis: per l’invio di atti giudiziari al detenuto serve la dichiarazione di conformità del difensore

di Patrizia Maciocchi

Non viola il diritto di difesa imporre al difensore che invia la copia di un atto giudiziario al suo assistito, sottoposto al 41-bis, di fare una dichiarazione di conformità con l'originale. Una “restrizione” che si giustifica per evitare il rischio che il testo venga alterato per veicolare informazioni non consentite. La Corte di cassazione, con la sentenza 23820, respinge il ricorso di un boss, contro la decisione di “fermare” una sentenza di oltre 1800 pagine che lo riguardava, spedita dal suo difensore, perché priva dell'attestato di conformità. Secondo il legale si era trattato di una violazione del diritto di difesa. La Cassazione respinge il ricorso. I giudici di legittimità, considerano la “limitazione” in linea con le esigenze di cautela imposte dalla particolare condizione detentiva del ricorrente, pur ricordando che non è espressamente prevista nella circolare del Dap, che non contiene specifiche indicazioni sulla consegna degli atti giudiziari in copia conforme. Per l'amministrazione certo leggere più di 1800 pagine di sentenza non era agevole, dunque la via è quella dell'attestato di conformità del difensore, da fare attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da apporre in calce all'atto da trasmettere

Corte di cassazione – Sezione I – Sentenza 11 agosto 2020 n.23820

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