Penale

Omesso versamento ritenute: non applicabili le nuove sanzioni se la rilevanza penale è più ampia

di Patrizia Maciocchi

No all'applicazione retroattiva delle norma che rivede le sanzioni per le violazioni tributarie se è peggiorativa rispetto al precedente trattamento. La Corte di cassazione, con la sentenza 25987 accoglie, sul punto, il ricorso del legale rappresentante di una Srl contro la condanna, con la quale la corte di merito aveva considerato integrato il reato solo sulla base dell' omesso versamento delle ritenute operate e non anche in funzione dell'avvenuto rilascio delle certificazioni di queste ai sostituti di imposta: circostanza quest'ultima non provata. Per la Suprema corte la tesi della difesa è fondata, nel caso esaminato va, infatti, applicata la disposizione vigente all'epoca dei fatti, in base alla quale la condotta contestata non aveva rilevanza penale, e non il Dlgs 158/2015 (articolo 7, comma 1, lettera b)) . Una norma che ha ampliato la rilevanza penale della condotta estendendola anche alla fattispecie in cui ci sia stata soltanto la dichiarazione del sostituto d'imposta, senza il rilascio delle certificazioni ai sostituti. Per i giudici di legittimità la norma ha infatti affermato la rilevanza penale di una condotta che prima era fuori da quel raggio d'azione. E l'introduzione di un trattamento penale deteriore limita l'applicabilità della norma ai soli comportamenti che si sono verificati dopo la sua entrata in vigore

Corte di cassazione – Sezione III – Sentenza 15 settembre 2020 n.25987

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