Penale

Sequestrabile il trust simulato

di Laura Ambrosi

Legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sui beni del trust se anche solo attraverso un ragionamento presuntivo si può dedurre che l'indagato abbia solo simulatamente trasferito i beni. Ad affermarlo la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 25991 depositata ieri.

Il gip disponeva il sequestro finalizzato alla confisca nei confronti del legale rappresentante di una società in riferimento ad alcuni reati tributari. In esecuzione di tale provvedimento, la Guardia di Finanza sottoponeva a sequestro l'intero patrimonio di un trust costituito, per il tramite di una società. L’ente, in qualità di terzo interessato, proponeva richiesta di riesame eccependo l'illegittimità della misura perché disposta su beni non nella disponibilità dell'indagato sottoposto a procedimento penale.

Il tribunale del riesame confermava però il provvedimento nel presupposto che in atti la proprietà del trust appariva riconducibile all'indagato. Il trust ricorreva così in cassazione lamentando un'errata motivazione da parte del tribunale del riesame, oltre che un'illegittima applicazione della norma. Più precisamente, secondo la difesa, l'intestazione dei beni al trust e la nomina di un trustee estraneo comportavano la perdita di ogni potere di disposizione da parte dei conferenti.

La Suprema Corte, dopo aver rilevato l'inammissibilità del ricorso, ha fornito alcuni importanti principi sul punto. I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato che il trust non può considerarsi “persona estranea” al reato, perché manca in radice la netta distinzione tra i patrimoni dell'ente rispetto alla sfera delle disponibilità del conferente. Nella specie, poi, dall'analisi dei fatti e degli atti emergeva che effettivamente l'indagato aveva delle dirette interessenze. In particolare, l'iniziale soggetto incaricato della gestione, poi sostituito, era molto vicino all'indagato; l'entità dei conferimenti era sproporzionata rispetto alle finalità familiari, ed i movimenti di denaro e dei beni erano a beneficio della propria famiglia. Inoltre, tra i beni del trust c'erano anche le quote di una società che costituiva la “cassaforte” immobiliare dell'indagato, amministrata però da un prestanome privo di capacità manageriali.

La Cassazione ha così affermato il principio secondo cui è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni conferiti in un trust dall'indagato, se sussistono elementi presuntivi tali da far ritenere che sia stato costituito a fini meramente simulatori.

Corte di cassazione - Sentenza 25991/2020 Penale

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