Penale

La presenza al processo del difensore d'ufficio non prova la conoscenza da parte dell'imputato

di Patrizia Maciocchi

La partecipazione del difensore d'ufficio non basta a dimostrare che l'imputato sia a conoscenza del processo. Con la sentenza 26105, la Corte di cassazione, accoglie il ricorso contro la decisione della Corte d'Appello di respingere l'istanza di rescissione del giudicato in relazione ad una sentenza irrevocabile. Ad avviso dei giudici territoriali, infatti, il ricorrente non aveva provato di non essere a conoscenza del processo senza una sua colpa. La Corte di merito aveva valorizzato in particolare due elementi. L'imputato aveva eletto il suo domicilio presso il difensore d'ufficio, circostanza dalla quale derivava il dovere di tenersi informato sugli sviluppi del procedimento a suo carico. In più il legale aveva partecipato regolarmente al dibattito in primo e in secondo grado, senza sollevare eccezioni sulla notifica degli atti e sull'impossibilità a comparire del suo assistito. Ma per la Cassazione non basta. Le sezioni unite, infatti, con un'informazione provvisoria hanno chiarito che la sola elezione del difensore d'ufficio da parte dell'indagato non è sufficiente per dichiarare l'assenza. Il giudice è comunque tenuto a verificare, anche in presenza di altri elementi, l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato. Nello specifico la Corte d'appello ha concluso per la conoscenza basandosi sull'elezione di domicilio e sulla partecipazione del legale nei gradi di merito. Per la Suprema corte l'ordinanza impugnata va annullata proprio alla luce del recente principio. Dalla sola partecipazione del difensore non si può dedurre la conoscenza, al contrario pesa l'impossibilità del difensore nel reperire l'assistito per il pagamento della parcella.

Corte di cassazione - Sezione II - Sentenza 16 settembre 2020 n.26105

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