Professione e Mercato

Marzo, aprile e maggio: ginepraio di regole

di Paolo Meneghetti

Alcuni professionisti potranno accedere al contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio (articolo 25 del Dl 34/2020). Sono quelli iscritti alla gestione separata Inps o al Fondo lavoratori dello spettacolo. La condizione è che non abbiano diritto all’indennità di 600 euro.

A questo punto, però, si entra in un ginepraio normativo. Prendiamo i professionisti iscritti alla gestione separata Inps: l’articolo 25 del Cura Italia (Dl 18/2020) prevede che se costoro hanno avuto diritto all’indennità per marzo lo avranno anche per aprile. Sono esclusi quanti risultano titolari di forme pensionistiche, per cui si potrebbe sostenere che i professionisti iscritti alla gestione separata Inps che sono anche titolari di pensione hanno diritto al contributo a fondo perduto una tantum introdotto dall’articolo 25 del Dl Rilancio. Ciò, ovviamente, se presentano una riduzione di almeno 1/3 del fatturato aprile 2020 su aprile 2019.

L’indennità di maggio
Il diritto all’ indennità per il mese di maggio presenta, invece, requisiti diversi. Ovvero la necessaria riduzione del reddito - attenzione: non fatturato bensì reddito - del secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019 di almeno il 33 per cento. Questa volta si specifica che nella nozione di reddito professionale vanno considerate le quote di ammortamento.

La domanda è: quale norma si applica al professionista che ha diritto a incassare l’indennità per aprile e marzo ma non per maggio? Potrà percepire il contributo a fondo perduto, visto che almeno per uno dei tre mesi posti sotto l'ombrello dell’indennità non si manifestano le condizioni? Un mosaico di norme di difficile coordinamento tra loro.

I lavoratori dello spettacolo
Quadro ancora diverso per i professionisti iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, citati nell’articolo 38 del Dl Cura Italia. Per costoro permane il divieto di cumulo tra indennità e contributo a fondo perduto, ma cambiano le regole per percepire l’indennità: per aprile e maggio spetta sia a coloro che avevano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 correlati a un reddito non superiore a 50mila euro (come previsto dall’articolo 38), ai quali ora si aggiungono quanti hanno almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 con reddito non superiore a 35mila euro. In assenza di tali requisiti, si passa al contributo a fondo perduto.

L’esempio

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©