Professione e Mercato

Lo sconto sugli affitti vale per studi singoli, associati e società

di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Il tax credit sugli affitti degli studi è accessibile a tutti i professionisti, a prescindere dalla forma adottata per svolgere l’attività professionale: individuale, associativa o societaria (Stp). Ovviamente le verifiche sui requisiti soggettivi richiesti dalla legge dovranno essere effettuate sul soggetto destinatario dell’agevolazione.

L’articolo 28 del decreto Rilancio (n. 34/2020) ha esteso il bonus per i mesi di marzo, aprile e maggio,anche ai lavoratori autonomi dopo che il decreto Cura Italia lo aveva limitato alle imprese. Vediamo le peculiarità del sistema grazie anche ai chiarimenti varati con la circolare 14/E dell’agenzia delle Entrate.

I requisiti
Per fruire del credito d’imposta, l’oggetto della locazione deve essere un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività professionale. L’Agenzia ha chiarito che è irrilevante la classificazione catastale se l’utilizzo del bene è conforme ai requisiti di legge. Il credito d’imposta compete nella misura del 50% in relazione ai canoni di locazione per gli immobili adibiti sia a studio che ad uso personale a condizione, però, che il professionista non disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’attività professionale.

I presupposti di accesso al bonus dei professionisti sono uguali a quelli previsti per le imprese. La verifica del mancato superamento di 5 milioni di compensi sul 2019 evidentemente porrà problemi per un numero molto ristretto di soggetti, vista l’entità del volume da rispettare. L’aspetto legato al riscontro del calo del fatturato “mese su mese”, invece, potrebbe sicuramente comportare qualche problema in più.

I contratti
Nell’ambito delle attività professionali il bonus compete principalmente in relazione a tradizionali contratti di locazione di immobili adibiti all’attività professionale. In questi casi il credito d’imposta è pari al 60% del canone per i mesi agevolati anche autonomamente considerati. L’articolo 28 del Dl 34/2020 premia con un bonus del 30% anche i canoni di locazione relativi ai contratti di servizi a prestazioni complesse purché l’oggetto includa un immobile destinato all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Nella pratica sono diffusi i casi in cui porzioni immobiliari sono affittate con contratti di servizi complessi a professionisti.

Il caso tipico riguarda le stanze della singola unità immobiliare, date in uso esclusivo al professionista insieme con la messa a disposizione di spazi comuni (sale riunioni, segreteria) e servizi di altro genere (segreteria, strumentazione tecnica). Si tratta di capire se in questi casi sia accessibile il bonus. Nella circolare 14/E l’Agenzia fa rientrare nell’alveo dell’agevolazione gli immobili che fanno parte di contratti di coworking. Questo contratto atipico sostanzialmente regola i rapporti tra i “clienti” e il “gestore” di uno spazio condiviso. Per questa via, quindi, si ritiene che i casi descritti possano rientrare nel tax credit affitti.

Il subaffitto
Una situazione non affrontata dalla circolare 14 è, invece, la fruizione del credito d’imposta in presenza di sublocazione di immobili ad uso non abitativo. Il rischio in questi casi è di una reiterazione del bonus per lo stesso bene. Se la soluzione di limitare a un solo utilizzatore dell’immobile l’accesso al beneficio è corretta, resta da capire chi sia questo soggetto. La norma fa solo riferimento a canoni di locazione, ma l’Agenzia nella circolare richiama i contratti di locazione identificati ai sensi dell’articolo 1571 e seguenti del Codice civile, ricomprendendo quindi implicitamente anche quello di sublocazione (articolo 1594 del Codice civile).

Il comma 1 dell’articolo 28 individua il tipo di attività che deve essere svolta nell’immobile per accedere al tax credit (compreso l’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo); il che sembra dimostrare l’intenzione di riconoscere il bonus al soggetto che paga il canone di locazione nello svolgimento dell’attività economica diretta, che poi è anche quella che è stata interessata dagli effetti negativi del lockdown che il credito d’imposta intende parzialmente ristornare. Di fatto il sub locatario. Ma il punto meriterebbe una conferma ufficiale.

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