Professione e Mercato

Una chance di recupero fino a dicembre per i morosi

di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Il concreto utilizzo del bonus è legato al pagamento dei canoni entro il 31 dicembre 2020. Il comma 6 dell’articolo 28 del Dl 34/2020 prevede che il credito d’imposta possa essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa all’annualità di sostenimento della spesa (Modello redditi 2021), oppure in compensazione.

In alternativa all’utilizzo diretto, come previsto dall’ articolo 122 del decreto Rilancio, il credito può essere ceduto al locatore/concedente nonché ad altri soggetti (comprese banche e altri intermediari finanziari). Le modalità attuative sono state demandate a un futuro provvedimento del direttore dell’agenzia Entrate, ancora non emanato, ma la cessione è ammessa fino al 31 dicembre 2021.

Mentre con la risoluzione 32/E del 6 giugno scorso è già stato istituito il codice tributo “6920” («Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda - articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34») per consentire, fin da subito, l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 telematico. La compensazione mediante modello F24 può avvenire solo successivamente al pagamento dei canoni agevolabili.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile (imposte dirette ed Irap).

Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta.

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