Professione e Mercato

Sul fondo perduto il sì alle Stp, rebus sulle associazioni professionali

di Paolo Meneghetti e Gian Paolo Ranocchi

L’organizzazione adottata per svolgere l’attività professionale condiziona l’accesso al contributo a fondo perduto per i lavoratori autonomi “ordinistici”. Lo ha precisato l’agenzia delle Entrate, con la circolare 15/E del 13 giugno.

Secondo il decreto Rilancio (articolo 25, comma 2 Dl 34/2020), il fondo perduto non spetta ai professionisti ordinistici, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Il blocco, attualmente, prescinde dal fatto che il lavoratore autonomo abbia o meno diritto di accedere all’indennità di 600 euro relativa al fondo per i redditi di ultima istanza (articolo 44 del Dl 18/2020, Cura Italia). Quindi sono irrilevanti le situazioni soggettive del professionista (se è anche dipendente o meno) e l’entità del suo reddito.

Le Entrate hanno precisato che le società tra professionisti (Stp), rispettando le condizioni previste dall’articolo 25, poiché dichiarano un reddito d’impresa, sono ammissibili al contributo a fondo perduto, anche se i soci, in relazione alle loro caratteristiche personali, rientrano in una causa di esclusione. Quindi una Stp in cui siano confluiti soci professionisti “ordinistici” può accedere al contributo.

Restano però nel limbo le associazioni professionali. Secondo le Entrate, le associazioni che esercitano arti e professioni (articolo 5, comma 3, lettera c) del Tuir), producendo reddito di lavoro autonomo, rientrano nel perimetro applicativo del contributo. Ma questi enti collettivi possono accedere al bonus anche se costituiti tra professionisti ordinistici? La risposta è tutt’altro che scontata.

La linea adottata dalle Entrate nell’interpretare l’articolo 25 è stata di separare le cause di esclusione che riguardano i partecipanti rispetto al soggetto partecipato. Se questo principio si applica anche alle associazioni, si dovrebbe concludere per l’ammissione al contributo a fondo perduto, ma questa, obiettivamente, è una conclusione che stride con l’esclusione individuale.

Lo scenario, quindi, è a dir poco caotico. Occorrerebbe intervenire per mettere un minimo di ordine.

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