L'esperto rispondeProfessione e Mercato

Superamento «soglia» anche per somma di subappalti

La domanda

In tema di ritenute in appalti e subappalti, l’importo complessivo annuo di 200.000 euro, al di sopra del quale gli obblighi previsti dalla norma divengono operativi, va calcolato, in ipotesi di sussistenza di un subappalto, con riguardo al solo contratto principale (e, quindi, con riferimento al rapporto committente-appaltatore, comprendendo qualsiasi subappalto sotteso indipendentemente dal valore) o è anche riferibile al singolo contratto di subappalto (e, dunque, al rapporto tra appaltatore e subappaltatore)?

Allo scopo di evitare aggiramenti della soglia dei 200mila euro mediante il frazionamento dell’affidamento di opere o servizi di ammontare superiore in più subaffidamenti di importi inferiori, la soglia stessa si verifica unicamente nel rapporto tra originario committente e affidatario. Ad esempio se A (committente originario) affida in appalto opere e servizi a B per un importo di 300mila euro, e B a sua volta affida in subappalto opere e servizi a C e D per 150mila euro, A e B sono considerati committenti (sempre se sussistono tutti gli altri presupposti). Viceversa, se A affida in appalto a B opere e servizi per 150.000 euro e B affida a sua volta in subappalto opere e servizi a C per 150.000 euro, non è applicabile la disciplina per mancato raggiungimento della soglia di 200.000 euro in capo al committente originario.

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