Civile

Prezzi, conti e luogo delle merci: tutte le precauzioni da adottare

di Laura Ambrosi

Il modello organizzativo deve essere aggiornalo ai nuovi reati tributari ma affinché tale attività abbia rilevanza, e non venga considerata a posteriori del tutto ininfluente ai fini della prevenzione delle sanzioni alla società, è opportuno individuare (ed esplicitare) i vari accorgimenti ritenuti idonei dalla giurisprudenza di legittimità per provare l’estraneità dell’imputato rispetto alle fattispecie illecite penali tributarie.

Basti pensare che solo la dichiarazione fraudolenta attraverso l’indicazione di fatture per operazioni inesistenti può manifestarsi almeno in tre modi. Di queste modalità un modello organizzativo efficace e quindi in grado di superare il vaglio degli inquirenti, deve necessariamente farsi carico.

Così, ad esempio, sempre con riferimento alla falsa fatturazione, l’articolo 1 del Dlgs 74/2000 ritiene penalmente rilevanti fatture o altri documenti emessi a fronte di operazioni:

- non realmente effettuate in tutto o in parte;

- che indicano i corrispettivi o l’Iva in misura superiore a quella reale,

- che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

In tale contesto potrebbe essere importante per prevenire queste condotte illecite, considerare gli orientamenti giurisprudenziali e quindi ad esempio introdurre procedure volte a rilevare:

- il valore/prezzo dei beni e servizi acquistati se risultino o meno in linea rispetto a quello normalmente praticato sul mercato (evidenziando le ragioni di eventuali divergenze):

- il luogo di giacenza delle merci ovvero l’utilizzo dei servizi e beni acquistati rispetto all’attività svolta;

- l’esistenza della società fornitrice e la sua operatività (visura camerale, fatturato, dipendenti)

- l’oggetto di attività del fornitore se coerente con le cessioni/prestazioni fatturate;

la natura della corrispondenza con il fornitore individuando l’interlocutore ed il ruolo ricoperto (indirizzo mail, posizione, ecc);

- la coincidenza (o in caso contrario le ragioni) tra chi materialmente cede i beni, ovvero presta i servizi, e il soggetto che emette la fattura;

- l’intestazione del conto destinatario dei pagamenti.

Si tratta certamente di un aggravio dell’attività aziendale tuttavia l’osservanza di queste procedure potrebbe non solo prevenire la sanzione in capo alla società in base alle previsioni del Dlgs 231/2001, ma anche risultare da supporto per il rappresentante legale al quale, soprattutto in presenza di fatture soggettivamente inesistenti, viene normalmente addebitato di non aver adottato l’ordinaria diligenza per individuare l’attività fraudolenta del proprio fornitore. È indubbio infatti che una volta poste in essere queste procedure all’interno del impresa secondo le regole del Dlgs 231/2001, sarà ben difficile per i verificatori e per il Pm sostenere che vi sia stata scarsa diligenza da parte dell’imprenditore.

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