Civile

Reati tributari, dichiarazioni con più rischi per le società

di Antonio Iorio

Con la presentazione delle prossime dichiarazioni da parte di società scatta anche per la prima volta la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti tributari legati alle dichiarazioni.

Infatti, le novità introdotte al Dlgs 124/2019 e quelle più recenti contenute nel Dlgs 75/2020 (in «Gazzetta Ufficiale» dello scorso 15 luglio) relative all’estensione della responsabilità amministrativa degli enti anche a taluni reati tributari, riguardano spesso fattispecie illecite che si consumano con la presentazione delle dichiarazioni. In queste ipotesi le nuove e più rigorose sanzioni troveranno applicazione con la presentazione delle prossime dichiarazioni.

La nuova disciplina

Ciò comporta, in prima battuta, la necessità per le società e gli enti interessati di adeguare in tempi brevi i rispettivi modelli organizzativi e quindi l’intera sistema preventivo previsto dal Dlgs 231/2001, per mettersi al riparo da subito dalle nuove sanzioni che potrebbero interessare le società.

I reati collegati alle dichiarazioni cui è stata estesa la responsabilità amministrativa sono i seguenti:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti con sanzione differente a seconda che l’imponibile non veritiero sia superiore o inferiore a un milione di euro;

- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;

- dichiarazione infedele;

- omessa dichiarazione.

Questi ultimi due illeciti (dichiarazione infedele ed omessa) solo se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro,

Lo scudo organizzativo

In considerazione della natura di questi illeciti, almeno in prima battuta, nella maggior parte dei casi, l’adeguamento dei modelli organizzativi potrebbe interessare la prevenzione dei soli reati di dichiarazione fraudolenta atteso che essi scattano a prescindere dalla somma evasa o dall’importo non veritiero.

È evidente peraltro che i due delitti collegati alla transnazionalità riguardano, almeno potenzialmente, un ristretto numero di imprese in possesso di determinate caratteristiche (rapporti con operatori esteri e soprattutto volumi particolarmente elevati)

Per prevenire effettivamente la responsabilità della società in presenza di questi reati il modello o, ove già esistente, il relativo aggiornamento rispetto a questi nuovi illeciti, deve essere effettivo e legato alla concreta realtà aziendale, non potendosi limitare (come talvolta avviene) alla previsione di situazioni generiche o, peggio ancora, a duplicare modelli standard predisposti da altri, senza prevedere procedure, controlli, formazione.

Ed infatti il modello e gli altri adempimenti consentono di evitare le sanzioni in capo alla società solo se superano il vaglio di un eventuale Tribunale penale, e, prima ancora, della Procura della Repubblica

L’attenzione degli inquirenti si concentra proprio sull’effettiva osservanza in ambito aziendale delle prescrizioni contenute nel modello e nei protocolli oltre all’attività formativa svolta.

Gli altri requisiti

Altra condizione è la presenza di un organismo di vigilanza (Odv) indipendente, cui sono affidati compiti delicati. Esso deve caratterizzarsi per autonomia ed indipendenza, nonché per specifiche competenze tecniche richieste in capo a ciascun membro. Per garantire la terzietà è auspicabile l’istituzione di un organismo ad hoc, pur non escludendosi la possibilità che tale ruolo sia attribuito (almeno per alcuni componenti) a funzioni interne dell’azienda e più frequentemente al collegio sindacale.

Nel caso di contestazione di uno di questi reati al rappresentante legale della società o ad altra persona fisica legata alla società, il Pm annoterà nel registro delle notizie di reato anche l’illecito amministrativo a carico dell’ente. In caso di condanna, la persona fisica (rappresentante legale o altro) va incontro ad una pena detentiva, mentre la società riceverà la sanzione pecuniaria.

I nuovi illeciti-presupposto

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