L'esperto rispondeResponsabilità

NEGLIGENZA IN AEROPORTO ED EVENTUALI RISARCIMENTI

La domanda

A tutela della sicurezza del trasporto aereo e, quindi, dei passeggeri, il regolamento Ue 185/2010, allegato, paragrafo 3.2.1.1., lettera b, per evitare accessi non autorizzati su un aereo parcheggiato in aeroporto, prevede: «Quando l’aeromobile si trova in una parte critica, le porte esterne che non sono accessibili dal suolo si considerano chiuse se i mezzi di accesso sono stati rimossi e posti a sufficiente distanza dall’aeromobile da impedirne ragionevolmente l’accesso». Pertanto, lasciare un aeromobile parcheggiato, in parte critica, con le scalette attaccate alle porte esterne non accessibili dal suolo (quindi a rischio sabotaggio) configura reato, ex articolo 432 del Codice penale ("attentato alla sicurezza dei trasporti") o illecito amministrativo, ex articolo 1174 del Codice della navigazione ("inosservanza di norme di polizia")? I passeggeri-utenti hanno diritto a un risarcimento per il rischio al quale verrebbero o sono stati esposti? In caso affermativo, a chi dovrebbero rivolgersi?

Nel nostro ordinamento il concetto di danno risarcibile può essere distinto in danno patrimoniale o danno non patrimoniale. Il primo comporta una diminuzione attuale o futura del patrimonio del danneggiato; il secondo, invece, determina una lesione di un valore o di un diritto non suscettibile di una diretta valutazione economica, bensì di valutazione equativa. La circostanza descritta dal lettore potrebbe essere rilevante sotto quest’ultimo profilo, poiché non sembra di poter sostenere che i passeggeri abbiano subìto una perdita patrimoniale. Quand’anche si volesse ragionare in termini di danno non patrimoniale, tuttavia, bisognerebbe accertare il compimento di uno specifico reato a carico degli stessi passeggeri, poiché il danno non patrimoniale può essere risarcito solo in questa ipotesi, oltre che negli altri casi determinati dalla legge (si veda l'articolo 2059 del Codice civile). Il reato di "attentato alla sicurezza dei trasporti" ex articolo 432 del Codice penale, peraltro, richiede che l’azione sia compiuta in maniera dolosa, e non per semplice colpa o negligenza, il che porta ad escludere che esso sia configurabile nella vicenda descritta dal lettore.

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