NEGLIGENZA IN AEROPORTO ED EVENTUALI RISARCIMENTI
Nel nostro ordinamento il concetto di danno risarcibile può essere distinto in danno patrimoniale o danno non patrimoniale. Il primo comporta una diminuzione attuale o futura del patrimonio del danneggiato; il secondo, invece, determina una lesione di un valore o di un diritto non suscettibile di una diretta valutazione economica, bensì di valutazione equativa. La circostanza descritta dal lettore potrebbe essere rilevante sotto quest’ultimo profilo, poiché non sembra di poter sostenere che i passeggeri abbiano subìto una perdita patrimoniale. Quand’anche si volesse ragionare in termini di danno non patrimoniale, tuttavia, bisognerebbe accertare il compimento di uno specifico reato a carico degli stessi passeggeri, poiché il danno non patrimoniale può essere risarcito solo in questa ipotesi, oltre che negli altri casi determinati dalla legge (si veda l'articolo 2059 del Codice civile). Il reato di "attentato alla sicurezza dei trasporti" ex articolo 432 del Codice penale, peraltro, richiede che l’azione sia compiuta in maniera dolosa, e non per semplice colpa o negligenza, il che porta ad escludere che esso sia configurabile nella vicenda descritta dal lettore.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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