INCARICO PROROGATO DI ANNO IN ANNO
A norma dell’articolo 1129 del Codice civile – norma inderogabile ai sensi dell’articolo 1138, ultimo comma, Codice civile – l’incarico di amministratore ha la durata di un anno e si intende rinnovato per uguale durata, in mancanza di diniego di prosecuzione del mandato da parte dell’assemblea. È dunque erronea la richiesta dell’amministratore in prorogatio di essere confermato per un biennio, anziché per un anno, prorogabile di un altro anno, posto che non può essere pregiudicato il diritto sovrano dell’assemblea di votare per il diniego del rinnovo automatico alla fine del primo anno.Quanto al possesso del requisito dell’aggiornamento periodico annuale da parte dell’amministratore, a norma dell’articolo 71-bis disposizioni attuative del Codice civile, il requisito deve sussistere al momento della nomina dell’amministratore e persistere per tutta la durata del mandato.Resta però fermo che l’insussistenza del requisiti di cui all’articolo 71-bis, lettera “g” comporta la sola annullabilità della delibera assembleare, non anche la nullità della stessa, come si evince dall’articolo 71-bis, penultimo comma, per il quale la cessazione dell’incarico è prevista, come sanzione, solo per la perdita dei requisiti di cui alle lettere “a”, “b”, “c”, “d” ed “e”, e non anche alla lettera “g”.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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