L'esperto rispondeResponsabilità

I PALETTI ALL'OBBLIGO DI MANTENIMENTO

La domanda

Sono coniugato da un anno con una cittadina ucraina di 24 anni. Siamo in regime di separazione dei beni. Attualmente lei ha un permesso di soggiorno di cinque anni, in quanto, appunto, è mia moglie. Tra noi, però, le cose non vanno bene e lei vuole divorziare. Qualora divorziassimo, dovrei mantenerla, anche se lei tornasse in Ucraina? Preciso che ho un reddito mensile di 1.400 euro e sto pagando un mutuo con rata mensile di 500 euro. Inoltre ho a carico anche mia madre vedova, invalida civile all'80% e senza reddito.

Quando il matrimonio è regolato dalla legge italiana, e nonostante le recenti novità in materia, il divorzio si può chiedere dopo la separazione legale. I coniugi non sono obbligati a chiedere la separazione né il divorzio: possono scegliere di rimanere separati soltanto di fatto, sebbene ciò possa creare problemi in futuro, soprattutto se uno di loro si allontana dall'Italia. Il lettore e la moglie potrebbero trovare un accordo, presentare un ricorso consensuale o concludere una negoziazione assistita, determinando, se e in quanto lo ritengano giusto, un contributo a favore della moglie. In mancanza di accordo, e nel caso di separazione giudiziale, la moglie potrebbe fare richiesta di un assegno; in tal caso il giudice dovrebbe applicare i principi normativi e giurisprudenziali consolidati, verificando in primo luogo se la moglie è priva di mezzi propri, adeguati a farle mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza.I dati economici forniti dal lettore evidenziano una sua attuale consistenza reddituale e patrimoniale non idonea a garantire un tenore di vita alto; in particolare, non sembra esserci la possibilità di garantire un assegno con cui la moglie possa prendere in locazione un altro alloggio. La giovane età della moglie, la sua capacità di lavoro e l'eventuale ritorno alla famiglia d’origine potrebbero portare il Tribunale a escludere un assegno. Inoltre, nel caso in cui - a seguito di una separazione giudiziale - alla moglie fosse addebitata la separazione, ella avrebbe diritto solo agli alimenti (lo stretto necessario per vivere) e non al mantenimento, qualora si trovasse in stato di bisogno.Va segnalato, inoltre, che nel nostro ordinamento, nel caso ci siano più persone in stato di bisogno, ad esempio moglie e madre, e risorse insufficienti, è previsto che sia il giudice a decidere, in relazione alla parentela e ai bisogni; e il coniuge viene prima del genitore.Infine, poiché l’assegno divorzile si basa su vari criteri, tra i quali la durata del matrimonio, è ipotizzabile che il contributo al mantenimento eventualmente riconosciuto in fase di separazione, venga ridotto o escluso in caso di divorzio. Una stabile convivenza o un nuovo matrimonio della moglie farebbe comunque cessare il diritto al contributo.

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