L'esperto rispondeResponsabilità

IL CONTRATTO APPLICABILE NEL CASO DI SCISSIONE

La domanda

Una società artigiana attiva nel settore della produzione alimentare sta presentando un progetto di scissione parziale, omogenea, proporzionale, con contestuale costituzione di una nuova società ai sensi dell'articolo 2506 bis del Codice. La società scindenda applica attualmente per i suoi lavoratori, e continuerà a farlo, il contratto degli alimentaristi artigiani. La società beneficiaria eserciterà esclusivamente l'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e la loro somministrazione. Alcuni dei lavoratori della società scindenda, e in particolare quelli che attualmente sono in forza al ramo aziendale scisso, saranno trasferiti alla beneficiaria. Si chiede un parere circa la possibilità di continuare ad applicare il Ccnl degli alimentaristi artigiani anche ai lavoratori trasferiti nella nuova società commerciale, evitando un trattamento del personale più oneroso in termini di retribuzioni e contribuzioni, o se in alternativa sia possibile applicare quello del commercio a parità di Ral.

La scelta del Ccnl da applicare al rapporto di lavoro spetta sempre al datore di lavoro, alla sola condizione che l’attività svolta sia di massima coerente con la tipologia merceologica prescelta. Nel caso rappresentato non paiono sussistere particolari problemi laddove a tutti i lavoratori della nuova società sia applicato il Ccnl degli alimentaristi artigiani, in quanto, per un obbligo di omogeneità, dovrà essere applicato sia a quelli che ora sono stati ceduti alla neo costituita società, sia per eventuali futuri nuovi assunti, considerato che di fatto espleteranno le stesse mansioni per il medesimo settore merceologico.

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