IL FONDO PATRIMONIALE PUÒ SUBIRE LA REVOCAZIONE
In linea generale la risposta al quesito è affermativa: l’atto di costituzione di un fondo patrimoniale può essere soggetto a revocazione. L’orientamento della Cassazione è costante sul punto; è stato recentemente specificato che la costituzione di un fondo patrimoniale è un atto a titolo gratuito, anche se proveniente dai coniugi, e capace di ridurre la garanzia generale spettante ai creditori; ma il suo carattere facoltativo, e la rimessione della sua eventuale costituzione alla libera scelta dei coniugi, esclude ogni contrasto con la tutela delle esigenze della famiglia costituzionalmente garantite (sentenza 7250 del 2013).L’azione, in sé ammissibile, dev'essere poi valutata nel merito sulla base di principi complessi. Intanto, è stato deciso, l’azione revocatoria presuppone solo l’esistenza del debito e non anche la sua esigibilità, potendo essere esperita pure per crediti condizionati, non scaduti e anche solo eventuali. Inoltre, quando la costituzione del fondo è atto gratuito successivo al sorgere del credito, è sufficiente riscontrare in capo al debitore la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni della banca creditrice, anche sotto il profilo della maggiore onerosità dell’eventuale recupero coattivo.Il punto più rilevante, nel caso riassunto dal lettore (che merita comunque una consulenza specifica sui documenti), sembra essere quello riguardante lo scopo del debito; la giurisprudenza ha interpretato l’articolo 170 del Codice civile nel senso che il debitore ha l’onere di provare che lo scopo del debito è estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore era a conoscenza della circostanza. La clausola citata sulla finalità della somma erogata potrebbe essere interpretata in favore del lettore; ma potrebbe non essere sufficiente a escludere la revocatoria se un giudice dovesse ritenere che l’attività svolta con il finanziamento è compiuta nell'interesse della famiglia.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo