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IL FONDO PATRIMONIALE PUÒ SUBIRE LA REVOCAZIONE

La domanda

Nel 2008 è stato costituito dai coniugi un fondo patrimoniale. Nel 2007 uno dei coniugi, titolare di ditta individuale, aveva contratto un mutuo ipotecario per la costruzione di un complesso residenziale. Il bene ipotecato è diverso da quelli destinati al fondo previdenziale.Il mutuo è stato erogato a stati avanzamento lavori nel 2008, 2009, 2010. Nel 2012, con atto notarile, è stata effettuata l’erogazione a saldo del mutuo. Con lo stesso atto del 2012, «si confermano tutte le pattuizioni di cui al contratto del 2007» e «si riconosce che la somma finora erogata si riferisce a spese effettivamente sostenute per il programma costruttivo ammesso al finanziamento». Il fondo patrimoniale può essere soggetto all'azione revocatoria?

In linea generale la risposta al quesito è affermativa: l’atto di costituzione di un fondo patrimoniale può essere soggetto a revocazione. L’orientamento della Cassazione è costante sul punto; è stato recentemente specificato che la costituzione di un fondo patrimoniale è un atto a titolo gratuito, anche se proveniente dai coniugi, e capace di ridurre la garanzia generale spettante ai creditori; ma il suo carattere facoltativo, e la rimessione della sua eventuale costituzione alla libera scelta dei coniugi, esclude ogni contrasto con la tutela delle esigenze della famiglia costituzionalmente garantite (sentenza 7250 del 2013).L’azione, in sé ammissibile, dev'essere poi valutata nel merito sulla base di principi complessi. Intanto, è stato deciso, l’azione revocatoria presuppone solo l’esistenza del debito e non anche la sua esigibilità, potendo essere esperita pure per crediti condizionati, non scaduti e anche solo eventuali. Inoltre, quando la costituzione del fondo è atto gratuito successivo al sorgere del credito, è sufficiente riscontrare in capo al debitore la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni della banca creditrice, anche sotto il profilo della maggiore onerosità dell’eventuale recupero coattivo.Il punto più rilevante, nel caso riassunto dal lettore (che merita comunque una consulenza specifica sui documenti), sembra essere quello riguardante lo scopo del debito; la giurisprudenza ha interpretato l’articolo 170 del Codice civile nel senso che il debitore ha l’onere di provare che lo scopo del debito è estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore era a conoscenza della circostanza. La clausola citata sulla finalità della somma erogata potrebbe essere interpretata in favore del lettore; ma potrebbe non essere sufficiente a escludere la revocatoria se un giudice dovesse ritenere che l’attività svolta con il finanziamento è compiuta nell'interesse della famiglia.

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