L'esperto rispondeResponsabilità

L'INCREMENTO DELL'ASSEGNO È LEGATO A CAMBIAMENTI

La domanda

Il 18 luglio 2014 mi sono separato consensualmente da mia moglie. L'accordo sottoscritto prevede che io debba riconoscere a mio figlio un contributo mensile di 600 euro e spese straordinarie nella quota del 60% di quello sostenute e documentate.A distanza di un anno, avendo maturato i requisiti, intendo presentare domanda di divorzio. Laddove mia moglie non dovesse accettare la mia proposta di confermare le condizioni sottoscritte in fase di separazione, è mia intenzione presentare ricorso e andare per via giudiziale.Considerato che il reddito di entrambi i coniugi è il medesimo dello scorso luglio, che mio figlio ha solo un anno in più (quasi sei anni, oggi), che le condizioni di vita sono le medesime, su quali basi il giudice del tribunale potrebbe decidere per un incremento del contributo mensile? Quali sono i criteri di valutazione?

Dalla situazione descritta non appaiono elementi tali da indurre un giudice a modificare il contributo al mantenimento concordato fra i genitori al momento della separazione. Per poter ottenere un incremento dell’assegno, la madre dovrebbe dimostrare un mutamento della situazione di fatto, sotto il profilo economico o sotto il profilo dei tempi di permanenza e cura del figlio. Potrebbero rilevare in tal senso maggiori e comprovate esigenze del figlio, il peggioramento delle condizioni economiche della madre o il miglioramento di quelle del lettore; oppure una diminuzione di impegno da parte del padre. Non a caso, tra i criteri di determinazione del contributo al mantenimento conta il tempo trascorso con il genitore non collocatario, che provvede alle esigenze del minore quando è con lui, e magari riduce i costi di affidamento a terzi nei periodi di lavoro del genitore collocatario.A maggior ragione dopo la recente riforma, i provvedimenti riguardanti i figli di genitori tra loro non (più) conviventi hanno la stessa regolamentazione; il solo fatto che venga chiesto il divorzio da un genitore nei confronti dell’altro non deve influire sull'entità del contributo al mantenimento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©