L'esperto rispondeResponsabilità

AMMINISTRATORE REVOCABILE SE NON ESEGUE LE DELIBERE

La domanda

L’amministratore del condominio, seppure sollecitato via e-mail, diretta anche ai rimanenti condòmini, non risponde alle varie segnalazioni né adempiere ai suoi doveri come, ad esempio: la sistemazione segnaletica indicante alcuni dossi, la ripulitura del piano di accesso al tetto di ambedue le scale, stracolmo di antenne fuori uso (sebbene in presenza di un'apposita delibera del 3 aprile 2012); la messa a disposizione dell'elenco aggiornato dell’anagrafe condominiale contenente le generalità di singoli proprietari, titolari diritti reali e diritti personali di godimento. Inoltre, non ha fatto sostituire la pulsantiera dell'ascensore di una scala né ha proceduto a far regolare il timer per determinare l'orario di accensione e spegnimento delle luci delle scale.Quali sono gli adempimenti e le procedure da seguire perché l'amministratore esegua i suoi compiti? E, nel caso non lo faccia, in quela modo gli può essere revocato l'incarico??

La mancata esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e l'omessa cura del registro di anagrafe condominiale costituiscono ipotesi tipiche di gravi irregolarità. In tali casi, pertanto, anche su ricorso di un solo condomino, la revoca dell'incarico all'amministratore può essere disposta dall'autorità giudiziaria (articolo 1129, undicesimo comma, del Codice civile). Resta ferma la possibilità, per l'assemblea, di revocare l'incarico di amministratore in ogni tempo, con una deliberazione approvata con la maggioranza richiesta per la nomina (vale a dire la maggioranza degli intervenuti che rappresenti la metà del valore).Si precisa, peraltro, che alla rimozione delle antenne fuori uso dovrebbero provvedere i rispettivi proprietari. Non è così scontato, poi, che l'amministratore debba provvedere autonomamente alla sostituzione della pulsantiera: può farlo solo se l'intervento è urgente o attiene alla manutenzione ordinaria (articolo 1135, secondo comma, Codice civile).Per rimuovere ogni dubbio, conviene promuovere l'adozione di una espressa deliberazione assembleare. Sul punto, si fa presente che l'amministratore ha il dovere di convocare l'assemblea se la richiesta proviene da almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio (articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile). In caso di inerzia dell'assemblea, gli interventi potranno essere disposti dal giudice, su ricorso anche di un solo condomino, purché se ne provi la necessità. Lo stesso tipo di ricorso può essere presentato per le deliberazioni assembleari rimaste ineseguite: il giudice potrà nominare uno speciale amministratore che provveda all'esecuzione (articolo 1105, terzo comma, Codice civile).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©