AMMINISTRATORE REVOCABILE SE NON ESEGUE LE DELIBERE
La mancata esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e l'omessa cura del registro di anagrafe condominiale costituiscono ipotesi tipiche di gravi irregolarità. In tali casi, pertanto, anche su ricorso di un solo condomino, la revoca dell'incarico all'amministratore può essere disposta dall'autorità giudiziaria (articolo 1129, undicesimo comma, del Codice civile). Resta ferma la possibilità, per l'assemblea, di revocare l'incarico di amministratore in ogni tempo, con una deliberazione approvata con la maggioranza richiesta per la nomina (vale a dire la maggioranza degli intervenuti che rappresenti la metà del valore).Si precisa, peraltro, che alla rimozione delle antenne fuori uso dovrebbero provvedere i rispettivi proprietari. Non è così scontato, poi, che l'amministratore debba provvedere autonomamente alla sostituzione della pulsantiera: può farlo solo se l'intervento è urgente o attiene alla manutenzione ordinaria (articolo 1135, secondo comma, Codice civile).Per rimuovere ogni dubbio, conviene promuovere l'adozione di una espressa deliberazione assembleare. Sul punto, si fa presente che l'amministratore ha il dovere di convocare l'assemblea se la richiesta proviene da almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio (articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile). In caso di inerzia dell'assemblea, gli interventi potranno essere disposti dal giudice, su ricorso anche di un solo condomino, purché se ne provi la necessità. Lo stesso tipo di ricorso può essere presentato per le deliberazioni assembleari rimaste ineseguite: il giudice potrà nominare uno speciale amministratore che provveda all'esecuzione (articolo 1105, terzo comma, Codice civile).
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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