UN ACCORDO SULLE MODALITÀ DELLA PAUSA GIORNALIERA
In assenza di una specifica disciplina collettiva circa le modalità di fruizione della pausa, non esiste una previsione normativa a cui far riferimento in merito al luogo di godimento della pausa medesima, salvo il citato articolo 8, del Dlgs 66/2003 (che ne indica quale mera opportunità - e non come coercizione – l’effettuazione sul posto di lavoro): pertanto, queste modalità non possono essere imposte in modo unilaterale da parte del datore di lavoro.Se il lavoratore non intende accettare la regolamentazione unilaterale del datore, potrà attivare un percorso conciliativo/giudiziale volto a risolvere la controversia.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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