REVOCA OK ANCHE SE MANCA IL BILANCIO APPROVATO
A norma dell’articolo 1130, n. 10, del Codice civile, l’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea, per l'approvazione del rendiconto, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio condominiale. Dunque, la richiesta del lettore e degli altri condòmini di una convocazione nel termine massimo di 60 giorni è legittima solo laddove non sia stato rispettato il termine dei 180 giorni.Anche in assenza di un bilancio approvato può darsi corso alla revoca dell’amministratore e alla contestuale nomina di un nuovo amministratore, tenuto conto che - per l’articolo 1713 del Codice civile, dettato in materia di mandato – il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto. In particolare, l’amministratore revocato è tenuto a rendere il conto della gestione all’assemblea, con consegna di tutta la documentazione in suo possesso relativa al condominio e ai singoli proprietari (articolo 1129, ottavo comma, del Codice civile).
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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