L'esperto rispondeResponsabilità

TUTTI CONTRIBUISCONO ALLA RECINZIONE

La domanda

Un condomino può realizzare, sulla recinzione condominiale, un cancello di accesso alla sua esclusiva proprietà in corrispondenza di un'area adibita a parcheggio comune, senza il permesso degli altri condòmini? Se, peraltro, il condomino non partecipa alle spese di realizzazione della recinzione, può chiedere di realizzare tale cancello per l'accesso alla sua proprietà privata, pretendendo di inserirlo nella pratica di regolarizzazione con il Comune? Gli altri condòmini non sono d'accordo, anche per le problematiche che poi verrebbero a crearsi per i recuperi fiscali previsti dalla norma.

L’orientamento prevalente della giurisprudenza, formatosi anche prima della riforma e confermato anche molto di recente, ha riconosciuto la legittimità dell’apertura di varchi su muri o recinzioni condominiali, per consentire l’accesso alla proprietà del singolo condomino, anche senza il consenso degli altri, purché ciò non leda il decoro architettonico dello stabile (così la pronuncia della Cassazione civile, sezione II, 3 giugno 2015, n. 11445: «Ogni condomino, nel caso in cui il cortile esclusivo o comune sia munito di recinzione confinante con area pubblica o altra area dello stesso condominio, può apportare a tale recinzione, se di proprietà condominiale, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modifiche che gli consentono di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini e, quindi, procedere anche all'apertura o all'ampliamento di un varco di accesso al cortile condominiale o alla sua proprietà esclusiva, purché tale varco non alteri la destinazione del muro e delle altre cose comuni, non comprometta il diritto al pari uso e non arrechi pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza e decoro architettonico del fabbricato»).Per ciò che concerne la spesa per la recinzione comune, essa andrà suddivisa fra tutti i condòmini, compreso quello che vuole aprire un accesso alla sua proprietà.Sotto il punto di vista fiscale, la realizzazione della recinzione è comunque un intervento che incide sulle parti comuni, e la spesa va ripartita tra tutti i condòmini, sulla base della tabella millesimale. Ai fini della detrazione del 50 per cento, se le spese sono sostenute interamente da uno dei condòmini, in ogni caso l'importo detraibile è sempre correlato alla sua quota millesimale ((articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©