IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PARZIALE
In caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato parziale, con sospensione annua di 4/5 mesi, l’esonero spetta. Infatti l’Inps, nella circolare n. 17 del 29 gennaio 2015, ha precisato che l’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di part-time. La stessa circolare aggiunge poi che, in relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della soglia massima (8.060 euro l’anno per 3 anni) va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro. Ovviamente, i lavoratori non avranno diritto alla Naspi nei periodi di sospensione del rapporto.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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