L'esperto rispondeResponsabilità

L'ASSUNZIONE NEL RISPETTO DEI MINIMI CONTRATTUALI

La domanda

Nel secondo semestre del 2011 ho iniziato a collaborare con una società per alcuni giorni fissi alla settimana, emettendo fattura mensile come partita Iva, anche se di fatto avevo vincoli di orario e di subordinazione. Da fine 2013, e per tutto il 2014, la società mi ha proposto un contratto part time a tempo determinato, con un lieve incremento delle ore da me dedicate al lavoro. Per il 2015 mi è stato riproposto il medesimo contratto part time a tempo determinato per un anno. Ora la società mi avanza questa proposta. Vorrebbe assumermi a tempo pieno con un contratto a tempo "indeterminato", prevedendo un compenso orario inferiore al mio compenso orario attuale. Appare tutto lecito? Possono propormi un contratto che prevede una riduzione della mia paga oraria?

Per poter valutare la legittimità del contratto di collaborazione stipulato nel 2011 dovrà essere appurata l’assenza degli indici sintomatici della subordinazione nello svolgimento concreto della prestazione, individuabili nella soggezione del collaboratore al potere direttivo e disciplinare del committente.Per quanto riguarda la successione di contratti a termine a tempo parziale, solo dall’analisi dei diversi contratti, delle loro proroghe e rinnovi, nonché degli intervalli tra l’uno e l’altro può essere valutata la liceità di tali rapporti.Ciò premesso, per quanto concerne invece i contenuti della proposta di nuova assunzione a tempo indeterminato, l’unico vincolo imposto sotto il profilo retributivo è quello del rispetto dei minimi tabellari previsti dal Ccnl applicato dal datore di lavoro, non sussistendo alcun obbligo in capo al datore di lavoro di riconoscere al lavoratore un salario non inferiore a quello corrisposto in occasione di precedenti rapporti di lavoro afferenti diverse tipologie contrattuali.Il lavoratore potrebbe contestare la pretesa del datore di lavoro di ridurre la retribuzione riconosciuta nel corso dei pregressi rapporti solo contestando la distinzione dei rapporti e quindi provando puntualmente in un eventuale contenzioso giudiziario l’illegittimità formale e sostanziale dei pregressi contratti e delle relative clausole, nonché la continuità senza alcuna soluzione della stessa prestazione lavorativa, con le medesime mansioni e con modalità riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato, di cui dovrebbe richiedere (ed ottenere giudizialmente, in contrasto con le risultanze processuali) l’accertamento in termini di unico rapporto di lavoro subordinato fin dall’inizio dei rapporti tra le parti. Una tale ipotesi richiede tuttavia una approfondita analisi tanto dei contratti intercorsi quanto delle modalità di svolgimento dei singoli rapporti sottesi ad ognuno di essi.

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