L'esperto rispondeResponsabilità

«PEEP», LECITO IL CONGUAGLIO A 32 ANNI DAL PAGAMENTO

La domanda

Nel 2012 un Comune è stato condannato a pagare un conguaglio pari a 28 volte il prezzo concordato, "salvo conguaglio", nel 1980 per l'acquisizione di un'area Peep (piano di edilizia economica popolare). La cifra stabilita è stata poi richiesta, pro quota, ai proprietari degli immobili che insistono sull'area stessa, senza che mai, fino al 2012, questi siano stati chiamati in causa con una qualche notifica di sorta.Stante il mancato richiamo al "conguaglio", sia nell'originaria delibera comunale che decideva l'assegnazione dell'area, sia nella convenzione che da quella delibera derivava, sia nel rogito di acquisto in proprietà dell'immobile, passati 32 anni, è possibile invocare la prescrizione per opporsi a quanto richiesto dal Comune?

La giurisprudenza ha affermato che, ex articolo 35 della legge 865/1971, i corrispettivi delle aree Peep concesse o cedute in proprietà devono assicurare la copertura delle spese sostenute dal Comune per l’acquisizione delle stesse mediante esproprio, e questa norma ha natura inderogabile, per cui integra il contenuto della convenzione, anche se la stessa non ha espressamente previsto l’eventuale conguaglio (Tar Emilia Romagna, sezione II, n. 909/2014; Consiglio di Stato, sezione V, n. 1863/2012).Relativamente al termine decennale di prescrizione del credito vantato dal Comune in relazione alle maggiori somme per indennità di espropriazione, lo stesso non decorre dalla data di stipula della convenzione, ma coincide con il definitivo accertamento dell’indennità di espropriazione spettante ai proprietari delle aree Peep, mediante la sentenza di condanna al pagamento dei maggiori oneri.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©