L'esperto rispondeResponsabilità

IL DIRITTO ALLA QUOTA DI TFR SCATTA CON L'ASSEGNO

La domanda

Con la procedura di divorzio già avviata e/o in corso, il marito, che cessa il rapporto di lavoro entro novembre 2015, è tenuto a versare all'ex moglie, al momento solo in regime di separazione, la quota del Tfr (trattamento di fine rapporto) a lei spettante? In ogni caso, se, nelle more, fosse formalizzato il divorzio consensuale, la quota del Tfr da quando scatterebbe? Dall'accordo sottoscritto in Tribunale oppure dal passaggio in giudicato della sentenza che ha liquidato anche l'assegno di divorzio?

Per giurisprudenza della Corte di cassazione (il richiamo, da ultimo, è alle sentenze 12175 del 2011 e 5654 del 2012), il diritto alla quota del Tfr, ex articolo 12-bis della legge 898/1970, sorge se l’indennità è maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio, anche congiunta; si costituisce poi in concreto, e diviene esigibile, solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza che liquida l’assegno. Più chiaramente, la domanda di attribuzione non può essere accolta prima che passi in giudicato la pronuncia di divorzio e anche di liquidazione di un assegno divorzile; ma la domanda stessa è valida anche se proposta in precedenza. Il requisito rilevante temporalmente è dunque la richiesta di divorzio, senza la quale il diritto non sorge, essendo considerati i coniugi in regime di separazione.È possibile proporre la domanda relativa al Tfr anche nello stesso giudizio in cui viene chiesto l’assegno divorzile, in quanto possono contestualmente essere disposti l’assegno e la quota del Tfr a favore dell’ex coniuge. Nel caso descritto, pertanto, il marito sarà tenuto a versare alla moglie la quota di Tfr se la maturazione del suo diritto alla liquidazione avverrà dopo la proposizione della domanda di divorzio (anche congiunta), se e quando alla moglie sarà riconosciuto l’assegno divorzile, con provvedimento passato in giudicato.

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