LA LOCAZIONE È OPPONIBILE NEL PIGNORAMENTO
L’articolo 540, comma 2, del Codice civile prevede il diritto del coniuge superstite di abitazione della casa familiare e di uso degli arredi, se di proprietà del defunto o comune.La norma, inserita nelle disposizioni successorie che tutelano i diritti dei legittimari - ovvero coloro ai quali la legge riserva una quota di eredità - presuppone la proprietà del bene immobile da parte del coniuge premorto o almeno la comunione fra i coniugi.Nella fattispecie descritta nel quesito, il marito non aveva, neppure pro quota, la proprietà della casa, che non è entrata nella successione. La vedova non può quindi invocare il diritto d’abitazione.La quota di proprietà del terzo (il suocero) resta pignorabile da parte dei suoi debitori, come peraltro lo era prima del decesso del marito.Per completezza si rileva come la giurisprudenza ritenga pignorabile da parte dei creditori del comproprietario, anche l’immobile gravato dal diritto di abitazione in favore del coniuge superstite, diritto che inciderà sul prezzo di realizzo e sarà comunque opponibile all’acquirente del bene staggito (Tribunale Monza 27 dicembre 2011).Nel quesito non è specificato e che titolo la famiglia utilizzasse la quota del suocero-terzo: si presume a titolo di comodato gratuito. L'eventuale locazione, ai sensi dell'articolo 2923 del Codice civile è opponibile all'acquirente del bene pignorato se avente data certa anteriore al pignoramento; la locazione ultranovennale è opponibile solo se trascritta nei registri immobiliari.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo