DUE VIE PER CERTIFICARE L'ABITABILITÀ DELL'ALLOGGIO
La disposizione normativa di cui all’articolo 25, comma 5 bis del Dpr n. 380/2001, prevede la possibilità, in alternativa alla domanda di rilascio del certificato di agibilità e fermo restando l’obbligo di presentazione della documentazione indicata dalla norma citata, che il direttore dei lavori o, qualora non nominato, un professionista abilitato, inoltri una dichiarazione con la quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità. Pertanto, ove ci si trovi nelle condizioni di cui sopra, l’agibilità dell’opera è attestata dal professionista abilitato, senza necessità di ulteriore intervento del Comune o superamento del termine previsto dalla legge per il silenzio-assenso.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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