CHI PAGA I COSTI NON COPERTI DALL'ASSICURAZIONE
Salva diversa disposizione del regolamento condominiale contrattuale, e salvo esame della fattispecie in concreto e del contratto di assicurazione, ove si tratti di una tubazione del riscaldamento di proprietà esclusiva, coperta da garanzia assicurativa (come sembrerebbe), eventuali spese non rimborsate dalla compagnia sono a carico del condomino proprietario dell’appartamento da cui si è originata la perdita.Infatti, per l’articolo 1117, numero 3, del Codice civile, sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico, e se non risulta il contrario dal titolo, «le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come... i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione... per il riscaldamento... e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condòmini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche».Sul tema specifico la giurisprudenza ha avuto modo di puntualizzare che «la presunzione di comproprietà posta dall’articolo 1117, numero 3, del Codice civile opera con riferimento alla parte di impianto di riscaldamento che rimane fuori dai singoli appartamenti e non pure con riferimento alle condutture che si addentrano negli appartamenti stessi e sono di proprietà dei titolari» (Cassazione, 8 ottobre 1998, n. 9940).Ove invece si trattasse di un tubo esterno all’appartamento, di proprietà comune, l’eventuale quota di spese per il risarcimento dei danni, non rimborsata dall’assicurazione, competerebbe al condominio (e per esso a tutti i condòmini, per millesimi di proprietà, a norma dell’articolo 1123, comma 1, del Codice civile).
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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