L'esperto rispondeResponsabilità

DELEGA A TERZI AMMESSA PER L'ASSEMBLEA

La domanda

So che alle assemblee di condominio io posso partecipare, delegata dai miei genitori, che sono i comproprietari dell'appartamento. Io potrei ricevere deleghe anche da altri condomini, pur non risiedendo nel condominio? Nel palazzo si trovano anche due negozi, di cui sono comproprietari i 79 condomini (proprietà indivisa). È vero che alle assemblee riguardanti i negozi io non posso rappresentare i miei genitori perchè - a differenza delle assemblee di condominio - le deleghe possono essere date solo fra comproprietari?

Le risposte sono entrambe negative, nel senso che possono essere conferite al lettore. In particolare, salvo verifica del regolamento condominiale contrattuale, non ci risulta che le deleghe per la rappresentanza in assemblee condominiali non possano essere conferite anche a “terzi” (non condomini o non residenti nel condominio), con la conseguenza che il lettore può essere delegato non solo dai propri genitori, ma anche da altri condomini. Ed infatti - salva diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale - il condomino, a norma dell’articolo 67, comma 1, delle disposizioni di attuazione al Codice civile, può delegare a rappresentarlo in assemblea chiunque (anche se non proprietario di unità nel condominio). Recita il richiamato articolo 67, comma 1, Ddelle disposizioni citate: «Ogni condomino può intervenire all’assemblea a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale».Quanto ai locali adibiti a negozi - se essi sono in comproprietà tra tutti i condomini - vale quanto sopra.Ove invece essi siano in comproprietà solo tra alcuni dei condomini, (sul punto il quesito non è chiaro), per essi, vale l’articolo 67, comma 2, delle Disposizioni di attuazione al Codice civile, per il quale «qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari, a norma dell’articolo 1106 del Codice civile». Senonchè, anche in tale caso - salva diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale - la delega può essere conferita ad un “terzo estraneo al condominio” (non condomino). Ed infatti, per l’articolo 1106, secondo comma, del Codice civile « … l’amministrazione può essere delegata a uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell’amministratore».

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