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PIGNORAMENTO: COME CANCELLARE LA TRASCRIZIONE

La domanda

A seguito di un atto giudiziale del 1994 da parte di una banca, mi è stato pignorato un terreno agricolo.Nel 2014, prima della scadenza, mi è stato notificato il rinnovo del pignoramento. A oggi, pur essendo trascorsi più di 20 anni, il terreno non è stato messo all'asta, né è stato venduto, e io mi trovo a essere proprietaria di questo terreno pignorato, la cui situazione è bloccata, in quanto non lo posso affittare né vendere.Che posso fare? Posso chiedere l'estinzione del pignoramento? A chi devo rivolgere la domanda?

La legge 69 del 2009 ha riformato gli articoli 2668-bis e ter del Codice civile, statuendo, in sostanza, che la trascrizione del pignoramento immobiliare conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data e che tale effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada questo termine. Detto questo, l’ordinamento prevede diverse evoluzioni del processo esecutivo, che possono condurre alla cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare. La cancellazione della trascrizione può conseguire all'esito naturale dell'espropriazione immobiliare, con il trasferimento del bene espropriato al soggetto che se lo è aggiudicato, oppure può derivare da iniziative del debitore esecutato, quali l'opposizione all'esecuzione o l'opposizione agli atti esecutivi, così come da iniziative promosse dal terzo che risulti pregiudicato dall'espropriazione del bene. La cancellazione della trascrizione consegue, poi, automaticamente all'estinzione del processo esecutivo, che si verifichi per rinuncia o inattività delle parti a norma dell’articolo 629 e seguenti del Codice di procedura civile. In tutti i casi, comunque, è necessario l’intervento di un giudice adito dal debitore esecutato.

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