OBLAZIONE E CONTRIBUTO SOGGETTI A PRESCRIZIONE
La richiesta, da parte dell’amministrazione, del pagamento del contributo concessorio e dell’oblazione non è esercitabile senza limiti temporali, in quanto essa è soggetta a prescrizione. Per l’oblazione è la stessa normativa sul condono che prevede la prescrizione del diritto al conguaglio, o al rimborso della stessa, entro 36 mesi dalla presentazione della domanda di condono: ciò si giustifica con il fatto che è necessaria una data certa per la conclusione del pagamento dell’oblazione, in quanto si tratta di una condizione essenziale per l’estinzione del reato penale. In merito al contributo concessorio, vale per la prescrizione il termine decennale che decorre dal momento in cui il credito è sorto. Ciò vuole dire che si deve fare riferimento alla definizione del provvedimento di condono, ossia al rilascio della concessione in sanatoria o alla formazione del titolo tacito per silenzio-assenso per il decorso di 24 mesi, nel rispetto delle condizioni di legge, e non alla presentazione dell’istanza di condono (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 1188/2013).A fronte, dunque, di richieste oltre i termini da parte del Comune, l’interessato può eccepire l’avvenuta prescrizione.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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