L'esperto rispondeResponsabilità

SEPARAZIONE, AFFITTO A CARICO DI CHI RESTA

La domanda

Mia moglie mi ha chiesto di separarci consensualmente. Abbiamo tre figli, ora tutti maggiorenni, e abitavamo inun alloggio locato a canone concordato. Constatata l'impossibilità della convivenza, ho accettato di lasciare in uso l'alloggio a mia moglie e mi sono trasferito altrove.Chi paga il canone di locazione e le relative spese?

Va preliminarmente chiarito che la separazione consensuale è quella che per definizione viene chiesta congiuntamente dai coniugi; in tali casi gli stessi si accordano in merito alle sorti della casa coniugale, anche se condotta in locazione. Se nel caso descritto dal lettore i coniugi sono separati solo di fatto, c’è spazio per trovare una soluzione condivisa, che tenga conto delle loro condizioni economiche e delle necessità dei figli.In ogni caso, per l’articolo 6 della legge 392/1978 e per la giurisprudenza conseguente, il coniuge non intestatario (o solo cointestatario) del contratto di locazione succede all'altro coniuge nel caso di assegnazione della casa coniugale pronunciata giudizialmente, o sull'accordo dei coniugi stessi. Tale subentro comporta di regola l’assunzione degli obblighi contrattuali e, quindi il pagamento degli oneri derivanti. È possibile, però, che i coniugi si accordino consensualmente in merito alle spese della casa.Inoltre, se il giudice, in presenza di figli minorenni, maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap grave, decide sull'assegnazione della casa coniugale, regolando il mantenimento dei figli, può imporre al genitore non collocatario e uscito dalla casa coniugale un onere con riferimento al corrispettivo della locazione e delle spese conseguenti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©