LA SOLIDARIETÀ DIFENSIVA VIETA NUOVE ASSUNZIONI
I cosiddetti "contratti di solidarietà" sono accordi collettivi aziendali, previsti dagli articoli 1 e 2 del Dl 30 ottobre 1984, n. 726, stipulati con i sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, aventi ad oggetto una diminuzione dell'orario di lavoro.Questi contratti possono essere di due tipi:- contratti di solidarietà interni o difensivi, finalizzati ad evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale;- contratti di solidarietà esterni o espansivi, finalizzati a favorire nuove assunzioni.Le due fattispecie contrattuali presentano notevoli differenze, sia per le finalità perseguite, che per gli effetti sul piano contributivo-previdenziale. La stipula di un contratto di solidarietà difensivo comporta per i lavoratori la concessione del trattamento di integrazione salariale per compensare la parte di retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, per i datori di lavoro una riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali. I contratti di solidarietà espansivi, invece, assicurano ai datori di lavoro un particolare beneficio contributivo.Nel caso di specie, applicando la società un contratto di solidarietà difensivo, sembra ragionevole ritenere che non sia possibile procedere con una nuova assunzione salvo che il predetto contratto non preveda diversamente.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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