L'esperto rispondeResponsabilità

IL RIPARTO DELLE SPESE PER LE FUNI DELL'ASCENSORE

La domanda

Nel mio condominio si è deciso di sostituire il combinatore telefonico a rete fissa, attualmente rotto, con un combinatore telefonico Gsm. Inoltre, è sorta la neccessità, secondo il manutentore, di accorciare le funi. Il mio amministratore ha ripartito le spese con i millesimi dell'ascensore: è corretto?

L’articolo 1124 del Codice civile stabilisce un criterio di divisione delle spese per il mantenimento e la sostituzione o ricostruzione delle scale e degli ascensori ripartendo le stesse, per metà per millesimi, e per metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.Si ritiene che questo criterio di suddivisione sia applicabile per le spese indicate nel quesito (combinatore telefonico Gsm e spesa di manutenzione per accorciare le funi) che sono riferibili all’impianto dell'ascensore.

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