IL RIPARTO DELLE SPESE PER LE FUNI DELL'ASCENSORE
L’articolo 1124 del Codice civile stabilisce un criterio di divisione delle spese per il mantenimento e la sostituzione o ricostruzione delle scale e degli ascensori ripartendo le stesse, per metà per millesimi, e per metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.Si ritiene che questo criterio di suddivisione sia applicabile per le spese indicate nel quesito (combinatore telefonico Gsm e spesa di manutenzione per accorciare le funi) che sono riferibili all’impianto dell'ascensore.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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