CONDOMÌNI MINIMI: MODIFICHE «AUTONOME» A PARTI PRIVATE
Anche ai condomìni minimi, in virtù della previsione normativa ex articolo 1117-bis del Codice civile, vanno applicate le disposizioni generali in ambito condominiale, con riferimento alla disciplina inerente alle parti comuni dell’edificio.Nel caso in questione pare che le modifiche indicate riguardino la proprietà esclusiva del lettore e non vadano a interessare alcuna parte comune, sulla quale il comproprietario potrebbe eventualmente sollevare contestazioni o veti. In quanto proprietà privata, il lettore potrà disporre liberamente le opere che ritiene opportune, sempre nel rispetto delle normative urbanistiche e regolamentari applicabili nel caso concreto, e a patto che non rechino in alcun modo danno alle parti comuni dell’edificio, in ossequio all’articolo 1122 del Codice civile.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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