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CONDOMÌNI MINIMI: MODIFICHE «AUTONOME» A PARTI PRIVATE

La domanda

Sono proprietario dei due terzi di un condominio minimo, con due proprietari. Ho un appartamento al primo piano e inoltre, al piano terra, un ex laboratorio di falegnameria con grandi finestroni, tipici dei laboratori artigianali. Vorrei ristrutturare il laboratorio, trasformandolo in box più lavanderia più locale di sgombero, e inoltre vorrei sostituire i finestroni con serramenti residenziali, riducendo, se possibile, le aperture. Il proprietario del terzo restante della casa può opporsi anche solo alla sostituzione dei finestroni, e impedirmi di fare i lavori? Specifico che io andrei a migliorare il decoro achitettonico e, probabilmente, ad aumentare il valore dell immobile. Come si determina la maggioranza in questo caso?

Anche ai condomìni minimi, in virtù della previsione normativa ex articolo 1117-bis del Codice civile, vanno applicate le disposizioni generali in ambito condominiale, con riferimento alla disciplina inerente alle parti comuni dell’edificio.Nel caso in questione pare che le modifiche indicate riguardino la proprietà esclusiva del lettore e non vadano a interessare alcuna parte comune, sulla quale il comproprietario potrebbe eventualmente sollevare contestazioni o veti. In quanto proprietà privata, il lettore potrà disporre liberamente le opere che ritiene opportune, sempre nel rispetto delle normative urbanistiche e regolamentari applicabili nel caso concreto, e a patto che non rechino in alcun modo danno alle parti comuni dell’edificio, in ossequio all’articolo 1122 del Codice civile.

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