INCEDIBILI I MILLESIMI DELL'EX PORTINERIA
A norma dell’articolo 1119 del Codice civile, «le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che quest’ultima possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio». Si ritiene dunque incedibile - anche tra condòmini - la quota millesimale di comproprietà dei locali dell’ex portineria. Sul tema specifico non risultano, peraltro, pronunce della Cassazione a sezioni unite.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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