DOCUMENTI NON PRESENTATI, DOMANDA IMPROCEDIBILE
Il condono edilizio, nel rispetto delle condizioni, è un atto dovuto che non lascia margini di discrezionalità nell’istruttoria della domanda.La legge 47/1985 elenca gli allegati della domanda di sanatoria necessari per la sua ricevibilità: versamento dell’oblazione, descrizione delle opere abusive, documentazione fotografica circa lo stato dei lavori, certificato di residenza o di iscrizione alla Camera di commercio per ottenere riduzioni, perizia giurata per opere superiori a 450 metri cubi. Se, dunque, la richiesta del Comune riguarda questi allegati elencati dalla legge, specialmente per l’identificazione dell’abuso, essa è da ritenere legittima, in quanto la carenza impedisce l’esame della domanda, tanto è vero che l’articolo 39, comma 4, della legge 724/1994 (secondo condono edilizio) ha stabilito che la mancata presentazione entro tre mesi dalla richiesta dei documenti previsti per legge come obbligatori comporta l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego del condono. In proposito, la giurisprudenza ha affermato che la disposizione dovrebbe applicarsi anche al condono del 1985, in quanto una domanda incompleta, che tale rimanga nonostante la diffida al suo completamento, lascerebbe il procedimento di condono sospeso a tempo indeterminato a insindacabile scelta dell’interessato; ciò in violazione dei princìpi sanciti dalla legge 241/1990, che richiedono tempi certi per la conclusione del procedimento amministrativo (Consiglio di Stato, sezione IV, n. 4671/2009; Tar Veneto, sezione II, n. 1328/2013).Riguardo, invece, alle ulteriori richieste dell’amministrazione, si deve evitare che, attraverso di esse, la domanda di condono resti inevasa a tempo indeterminato, e si deve contestare la non rilevanza ai fini di legge della documentazione richiesta, diffidando il Comune a rilasciare il provvedimento di sanatoria.Relativamente alle richieste legittime del Comune, la sentenza della Corte costituzionale 117/2015 afferma che la legge 16/2014 della Regione Campania si è limitata a formulare un termine sollecitatorio entro cui definire le domande pendenti, ma in nessun caso consente che queste ultime siano modificate o integrate. In particolare, il termine indicato dall’articolo 9, comma 2, della legge 10/2004, per inoltrare la documentazione relativa alle domande di condono di cui alle leggi 47/1985 e 724/1994, è ormai spirato e non viene riaperto per effetto delle disposizioni della legge 16/2014 della Regione Campania. Da tutto ciò discende che, in base alle indicazioni della giurisprudenza, l’inadempienza, rispetto alla richiesta del Comune di documentazione essenziale, comporta l’improcedibilità della domanda di sanatoria.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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