AZIONI CONTRO L'«ESPROPRIO» DELLE PARTI COMUNI
Dal quesito non è chiaro se attualmente il parcheggio sia consentito a tutti i condomini o solo a quelli con più di quaranta millesimi di proprietà. Sul punto, per scrupolo, evidenziamo che - a nostro giudizio - non è legittima la decisione assunta a maggioranza dall’assemblea, di escludere taluni condomini, (cioè quelli che possiedono meno di 40 millesimi), dal diritto di parcheggio in cortile. Ed infatti, a tenore dell’articolo 1102 del Codice civile, «ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto...» (per tutte, si veda: Cassazione 17 luglio 2006, n. 16228). Non sembra invece contraria al regolamento condominiale contrattuale - che vieta "l'occupazione e l’ingombro delle parti comuni” - la decisione di adibire il cortile a parcheggio. Si veda, sul tema specifico, Cassazione 15 giugno 2012, n. 9877, secondo cui, «la delibera assembleare di destinazione del cortile a parcheggio di autovetture – in quanto disciplina le modalità di uso e di godimento del bene comune – è validamente approvata con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, comma 5, del Codice civile, non essendo richiesta l’unanimità dei consensi, ed è idonea a comportare la modifica delle disposizioni del regolamento condominiale che si limitano a dettare norme che disciplinano, appunto, l’utilizzazione e i modi di fruizione delle cose comuni e che, in quanto tali, hanno natura regolamentare e non contrattuale».In ogni caso, è del tutto illegittima – salvo esame della fattispecie in concreto - l’arbitraria usurpazione da parte di taluni condomini di porzioni di giardino comune.Conseguentemente, il lettore – salvo agire direttamente contro i singoli condomini che parcheggino illegittimamente e abbiano usurpato porzioni di giardino – può diffidare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’amministratore a eseguire le deliberazioni dell’assemblea, a curare l’osservanza del regolamento di condominio e a compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni (articolo 1130, comma 1, numeri 1 e 4, del Codice civile). In tale caso, sarà il condominio – occorrendo previa delibera assembleare - ad esperire le eventuali azioni giudiziali: azioni a tutela del possesso (ove ne sussistano i presupposti anche temporali), azioni petitorie, azioni risarcitorie eccetera.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo