L'esperto rispondeResponsabilità

LE REGOLE SUI GARAGE SI CAMBIANO A MAGGIORANZA

La domanda

In un condominio, la tabella spese del cancello elettrico, approvata da circa un decennio all'unanimità, ripartisce tali spese in base al numero di box e di posti auto, indipendentemente dalle loro dimensioni. Ora un condomino, proprietario di un box, ne ha acquistato un altro adiacente e, ampliando le dimensioni del basculante, lo ha conglobato nel suo. In questo modo pretende di continuare a pagare per una sola unità, essendo uno solo il basculante. È vero che la tabella esistente non tiene conto dell'ampiezza del box o del posto auto, ma si riferiva ad un preciso e determinato numero di box. Se il numero di box viene diminuito, i proprietari che non hanno effettuato nessun accorpamento, sono costretti a pagare una cifra maggiore. Si chiede se la delibera che autorizza la ripartizione delle spese del cancello elettrico per una unità in meno, cioè togliendo il box che è stato incorporato, debba essere presa a maggioranza o all'unanimità.

Per la risposta al quesito, occorre riferirsi alla volontà originaria di tutti i condomini, che era quella di ripartire le spese del cancello elettrico in base al numero dei box esistenti, senza prevedere la eventualità del conglobamento di altri box, in forza di cessione di quest’ultimo tra condomini. D’altra parte, ove ci si attenesse ad una interpretazione letterale della tabella, si finirebbe per gravare gli altri proprietari di una spesa non prevista né voluta.A nostro giudizio, la nuova delibera, che modifica il precedente riparto, può essere approvata con la sola maggioranza regolamentare, a norma dell’articolo 1136, secondo comma, Codice civile (maggioranza delle teste oltre a 500 millesimi), posto che anche le delibere prese all’unanimità possono essere modificate a maggioranza, laddove sia rispettato il quorum richiesto dalla legge in relazione all’oggetto di ciascuna delibera (Tribunale di Milano, 24 aprile 1961, n. 1663).

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