L'ASSEMBLEA NON HA POTERI DI DECISIONE SUL LASTRICO
Il lastrico solare svolge una duplice funzione: fa da copertura all'edificio e costituisce una superficie praticabile e, perciò, utilizzabile come area scoperta. Il Codice civile si riferisce all'uso del lastrico solare per indicare quest'ultimo tipo di utilità, e precisa che essa può essere comune a tutti i condòmini o riservata soltanto ad alcuni, o anche a un terzo, in virtù di un idoneo titolo d'acquisto. L'utilità di copertura, invece, fa capo inevitabilmente a tutti i proprietari delle unità immobiliari sottostanti. In altri termini, al lastrico solare inteso come elemento architettonico dell'edificio fanno fronte due distinti beni giuridici distinti, perché il lastrico esprime due tipi di utilità che possono - per legge - essere attribuiti a soggetti diversi.In ogni caso, risulta difficile immaginare spazi decisionali per l'assemblea. Se l'uso del lastrico solare è stato attribuito a un condomino in virtù di un idoneo titolo d'acquisto, l'assemblea non ha né il potere di consentirgli o vietargli l'uso, né quello di modificare i criteri legali di ripartizione delle spese, che sono quelli stabiliti dall'articolo 1126 del Codice civile. Se, invece, il lastrico è destinato all'utilità comune, l'assemblea potrebbe decidere di concederne il godimento esclusivo in virtù di un contratto di locazione, ma solo se non risultasse possibile l'uso diretto della cosa comune per tutti i partecipanti al condominio (Cassazione, sezione seconda, 22 marzo 2001, n. 4131). Per accertare la situazione di titolarità (dell'uso) del lastrico solare, occorre eseguire un'accurata ricerca nei registri immobiliari; inoltre, il diritto potrebbe essere stato acquisito anche per usucapione ordinaria o abbreviata.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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