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BIFAMILIARI E PARTI COMUNI: COSTI DIVISI PER MILLESIMI

La domanda

Come si suddividono le spese di manutenzione dei muri, e delle relative recinzioni perimetrali, di una casa bifamiliare con un alloggio al piano terra e un secondo alloggio al piano superiore, che hanno in comune l'ingresso pedonale e l'ingresso carraio ai garage?

Con la sentenza 2046/2006, la Corte di cassazione ha precisato che il regime del condominio negli edifici, inteso come diritto e come organizzazione, si instaura per legge nel fabbricato nel quale esistono più piani o porzioni di piano appartenenti in proprietà esclusiva a persone diverse, ai quali, per relazione di accessorietà, è legato un certo numero di cose, impianti e servizi comuni. Ciò perché il condominio negli edifici sorge "ipso iure et facto" al momento della cessione (a qualsiasi titolo) della prima unità immobiliare da parte dell'originario unico proprietario.La legge di riforma del condominio (n. 220/2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013), facendo proprio questo orientamento, ha inserito l'articolo 1117-bis del Codice civile, il quale prevede che le disposizioni relative alla materia condominiale, in quanto compatibili, si applicano a tutti quei casi in cui più unità immobiliari (quindi anche solamente due “alloggi”) condividano le parti comuni menzionate nell'articolo 1117.Sicché, nel caso di specie (relativo alla ripartizione delle spese di manutenzione dei muri e relative recinzioni perimetrali della casa bifamiliare), salvo un titolo e/o un accordo che stabilisca diversamente, le spese relative alle parti comuni alle due unità immobiliari dovranno essere ripartite in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili al caso di specie, secondo gli articoli 1123 e seguenti del Codice civile. Tuttavia, in caso di assenza di tabelle millesimali, salvo diverso accordo tra le parti, i condòmini potranno anche rivolgersi al tribunale competente per chiedere la formazione giudiziale delle stesse.

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