L'esperto rispondeResponsabilità

PROBLEMI DI CONVOCAZIONE, DELIBERA ANNULLABILE

La domanda

All’assemblea straordinaria di condominio non era presente un condomino, che era stato convocato tramite raccomandata con avviso di ricevimento, speditagli dieci giorni prima dell’adunanza in prima convocazione, e in giacenza, all’ufficio postale competente, da sei giorni prima dell’anzidetta assemblea.La raccomandata è poi tornata al mittente (l’amministratore di condominio), per compiuta giacenza, dieci giorni dopo che quella medesima assemblea, senza la previa verifica della regolare convocazione di tutti gli aventi diritto, ha deliberato; fra l’altro, a costui non è mai stata notificata la lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica.In questa situazione, la deliberazione dell’assemblea straordinaria di condominio è da ritenere annullabile, sia per violazione del termine prescritto dall’articolo 66, comma 3, delle disposizioni di attuazione del Codice civile (e cioè cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione) che per violazione dell’articolo 1136, comma 6, del Codice civile?

Sulla base delle informazioni fornite, e nel caso in cui al condomino non sia stata consegnato il relativo avviso di giacenza (ravvisandosi, pertanto, un palese vizio di notifica), le deliberazioni assunte nell’assemblea in cui non era presente il condomino, perché non regolarmente convocato, risultano annullabili, sulla base di quanto previsto dall’articolo 1137 del Codice civile. Al riguardo, il termine di trenta giorni per impugnare le deliberazioni decorrerà dal giorno della ricezione del relativo verbale assembleare.Diversamente, qualora la raccomandata sia stata inviata all’indirizzo corretto e sia stato lasciato l’avviso di giacenza, ma non sia stata ritirata nei termini, la missiva si presume comunque consegnata. Al riguardo, la Corte di cassazione, con la sentenza 27526/2015, ha precisato che «la lettera raccomandata spedita a mezzo del servizio postale, non consegnata al destinatario a causa della sua assenza e/o delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale». In questo caso, il condomino assente non potrà impugnare le relative deliberazioni adducendo la tesi dell’omessa convocazione.

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