PROBLEMI DI CONVOCAZIONE, DELIBERA ANNULLABILE
Sulla base delle informazioni fornite, e nel caso in cui al condomino non sia stata consegnato il relativo avviso di giacenza (ravvisandosi, pertanto, un palese vizio di notifica), le deliberazioni assunte nell’assemblea in cui non era presente il condomino, perché non regolarmente convocato, risultano annullabili, sulla base di quanto previsto dall’articolo 1137 del Codice civile. Al riguardo, il termine di trenta giorni per impugnare le deliberazioni decorrerà dal giorno della ricezione del relativo verbale assembleare.Diversamente, qualora la raccomandata sia stata inviata all’indirizzo corretto e sia stato lasciato l’avviso di giacenza, ma non sia stata ritirata nei termini, la missiva si presume comunque consegnata. Al riguardo, la Corte di cassazione, con la sentenza 27526/2015, ha precisato che «la lettera raccomandata spedita a mezzo del servizio postale, non consegnata al destinatario a causa della sua assenza e/o delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale». In questo caso, il condomino assente non potrà impugnare le relative deliberazioni adducendo la tesi dell’omessa convocazione.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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