ASSUNZIONE DALLA MOBILITÀ E CESSIONE D'AZIENDA
L’articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dispone che il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi di quanto sopra, i trattamenti e le indennità sono sospesi. Tali giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento.In ogni caso è opportuno proseguire l’attività lavorativa con la nuova società, data anche la presenza di incentivi – per il datore di lavoro – in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Infine si ricorda che le liste di mobilità saranno soppresse dopo il 31 dicembre 2016.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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