I LIMITI ALL'UTILIZZO DEL MURO COMUNE
Premesso che si presume comune il muro che divide edifici e giardini, il Codice civile ammette la possibilità di fabbricare appoggiandosi ad esso. Ai sensi dell’articolo 884 del Codice civile, infatti, il comproprietario conserva il diritto di appoggiare le proprie costruzioni sul muro comune, oltre che immettervi travi, purché le mantenga a distanza di 5 centimetri alla superficie opposta e non ne comprometta la stabilità. L’altro comproprietario potrà chiedere di far ridurre le opere compiute fino alla metà del muro, qualora desideri, a sua volta, collocarvi una trave, aprirvi un incavo o appoggiarvi un camino. In ogni caso, resta salvo l’obbligo di riparare gli eventuali danni causati dalle opere compiute. Qualora le parti non riescano a trovare un accordo in via bonaria, prima di agire per vie giudiziarie si consiglia di tentare una risoluzione della controversia in via stragiudiziale davanti a un organismo di mediazione.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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