LA TUTELA DELLA SERVITÙ DI NON SOPRAELEVAZIONE
Fermo restando che nell'ambito delle costruzioni edilizie vanno considerati anche i regolamenti locali e che, in ogni caso, la concessione di un'autorizzazione a costruire da parte di un Comune non esclude la sua impugnabilità qualora essa leda il diritto di un altro cittadino, nel caso del lettore sembra piuttosto potersi parlare di diritto di panorama, inteso come il diritto di ciascuno di godere dello spazio, della luce e, per quando possibile, del verde nella prossimità della propria abitazione. Questo diritto, tuttavia, non corrisponde a una specifica fattispecie normativa e la sua tutela è sostanzialmente regolata dalle medesime norme sulle distanze fra costruzioni, sulle luci e sulle vedute (articoli da 900 a 907 del Codice civile), nonché da quelle sulle servitù (articoli 1027 e seguenti del Codice). Perché si possa parlare di tutela del panorama, però, è necessario valutare lo stato concreto dei luoghi. Qualora, in effetti, sia possibile ritenere che il pregio "di veduta" dell'immobile risulti diminuito dalla costruzione altrui, sarà infatti possibile invocare la tutela della servitù "di non sopraelevazione", per impedire al proprietario del fondo vicino di alzare costruzioni, alberature o recinzioni oscuranti che pregiudichino o limitino tale visuale.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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