L'esperto rispondeResponsabilità

LA TUTELA DELLA SERVITÙ DI NON SOPRAELEVAZIONE

La domanda

Abito in una casa a schiera, i cui scoperti sono stati divisi da oltre 56 anni da una rete metallica di 135 cm. Il mio vicino ha ottenuto il permesso dal Comune di costruire un'altra rete, con un telo oscurante, attaccata alla precedente nella sua proprietà, di mt. 2,55 di altezza. A soli 185 cm (da quest'ultima rete) io ho la finestra della mia sala, al piano terra, dove penso di aver acquisto un diritto di veduta, che ora non ho più. Così come non ho più la luce e l'aria di prima. Mi doveva chiedere l'autorizzazione? Un avvocato mi ha detto che nel corso degli anni (più di 20) ho acquisito un diritto di usucapione per le luci e vedute anche laterali e per questo il vicino non poteva mettere questa rete; altri invece mi hanno detto che poteva erigere un muro di 3 mt di altezza. Che cosa posso fare per fargli togliere questa rete con il telo oscurante? Ho trovato delle sentenze della Cassazione, n. 12097/95, 17802/05, 10500/94, 11271/90 e 5390/99, che forse mi potrebbero aiutare.

Fermo restando che nell'ambito delle costruzioni edilizie vanno considerati anche i regolamenti locali e che, in ogni caso, la concessione di un'autorizzazione a costruire da parte di un Comune non esclude la sua impugnabilità qualora essa leda il diritto di un altro cittadino, nel caso del lettore sembra piuttosto potersi parlare di diritto di panorama, inteso come il diritto di ciascuno di godere dello spazio, della luce e, per quando possibile, del verde nella prossimità della propria abitazione. Questo diritto, tuttavia, non corrisponde a una specifica fattispecie normativa e la sua tutela è sostanzialmente regolata dalle medesime norme sulle distanze fra costruzioni, sulle luci e sulle vedute (articoli da 900 a 907 del Codice civile), nonché da quelle sulle servitù (articoli 1027 e seguenti del Codice). Perché si possa parlare di tutela del panorama, però, è necessario valutare lo stato concreto dei luoghi. Qualora, in effetti, sia possibile ritenere che il pregio "di veduta" dell'immobile risulti diminuito dalla costruzione altrui, sarà infatti possibile invocare la tutela della servitù "di non sopraelevazione", per impedire al proprietario del fondo vicino di alzare costruzioni, alberature o recinzioni oscuranti che pregiudichino o limitino tale visuale.

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