Amministrativo

Patrocinio a spese dello Stato, le regole nel processo amministrativo

Francesco Machina Grifeo

Massimo utilizzo delle modalità telematiche per la gestione dei procedimenti per l'ammissione al "patrocinio a spese dello Stato" nel processo amministrativo. Con una circolare del Segretario generale (Prot. 6686/2020), inviata a tutti i Tar ed anche al Consiglio nazionale forense, il Consiglio di Stato dette la regole da seguire "durante l'emergenza sanitaria Covid-19". Le indicazioni dunque sono valide anche per i tribunali amministrativi sparsi sul territorio nazionale «ferma restando - si affretta a precisare il testo - la piena autonomia decisionale dei singoli Presidenti di Commissione».

L'utilizzo del digitale, spiega la nota, è agevolata anche dalla circostanza che i procedimenti davanti alle Commissioni hanno carattere amministrativo e non giurisdizionale, per cui «è consentita in via generale la loro gestione in via telematica». Via libera anche al ricorso alla call conference o alla videoconferenza.

Nel dettaglio poi per presentate l'istanza si deve utilizzare il modello disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa ed inviarlo telematicamente: a) come istanza ante causam; b) come istanza, sottoscritta con firma digitale della parte o del difensore, tramite pec; c) come istanza, redatta in forma di copia informatica, con firma autografa della parte, e copia del documento di identità, sempre via pec.

Tutta la documentazione viene trasmessa per posta elettronica ai componenti la Commissione che si riuniscono "con modalità da remoto", in videoconferenza o audioconferenza, purché però "sia garantita la collegialità". Sono dunque escluse le modalità di "comunicazione asincrona" quale, ad esempio, lo scambio di email. Infine, il decreto di ammissione è firmato digitalmente da tutti i componenti.

Ma la circolare prevede anche l'ipotesi in cui non sia possibile seguire la procedura telematica, in questi casi è consentito spedire l'istanza per raccomandata a/r. E finanche, ma solo «in casi assolutamente eccezionali», accedere di persona agli uffici, previo appuntamento telefonico.

Tutte queste regole, «con i necessari adattamenti», si legge nel documento, «potrebbero seguirsi anche nelle Commissioni costituite presso i Tribunali amministrativi regionali e le relative Sezioni staccate», utilizzando il modello disponibile sempre sul sito della Giustizia Amministrativa «per ciascuna sede di ufficio giudiziario». Ma «rimarrebbe consentita, secondo le prassi dei diversi uffici giudiziari, anche l'autonoma predisposizione dell'istanza, purché il suo contenuto e la documentazione allegata siano rispondenti ai requisiti di ammissibilità previsti dalla legge». Infine, Palazzo Spada suggerisce di «interrompere eventuali prassi di consegna brevi manu dell'istanza» e auspica che essa «sia esclusivamente trasmessa con modalità telematiche».

Consiglio Stato - Circolare del Segretario generale prot. 6686/2020

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