Amministrativo

Trasparenza amministrativa, maglie larghe per l'accesso agli atti sanitari

di Guglielmo Saporito

Se le corsie ospedaliere si decongestionano, si affollano le aule dei tribunali. E a differenza delle attrezzature mediche, gli strumenti giudiziari non mancano, perché calibrati ad una litigiosità già frequente, sperimentata in tempi meno congestionati.

Alcune indagini penali ed amministrative sono iniziate d’ufficio, ma hanno tempi e documentazione non accessibile: frequente è comunque l’iniziativa di parenti, che chiedono l’accesso agli atti ipotizzando scelte errate.

Le domande di accesso si giovano di una norma (articolo 4 legge 24/2017) relativa soprattutto alle cartelle cliniche (da fornire entro sette giorni), con la precisazione che l’eventuale smarrimento non impedisce l’accertamento di responsabilità: Cassazione 18567 / 2018). Un ostacolo all’accesso alle cartelle cliniche può derivare dalla pendenza di un giudizio penale, poiché l’articolo 329 del Codice di rito penale (segreto istruttorio) impone l’attesa della chiusura delle indagini preliminari (Tar Lazio 9099/2012).

Anche indipendentemente da tali indagini, un accesso approfondito è possibile applicando orientamenti del Consiglio di Stato: ad esempio, si consente (31 gennaio 2020 n. 808) l’accesso alle verbalizzazioni dei “comitati di valutazione sinistri”, struttura che per legge (articolo 1 comma 539 legge 208/2015) individua errori della struttura sanitaria, al fine di prevenirli. In forza poi della sentenza dell’Adunanza plenaria 2 aprile 2020 n.10, diventa più ampio l’“accesso civico” agli atti, con diritto di conoscere fatti e situazioni non solo per tutelare un interesse proprio, ma anche per soddisfare un generale bisogno di conoscenza. Ed infatti i primi tentativi di estensione di tale tipo di accesso, non sono mancati, ad esempio chiedendo informazioni e dati ulteriori rispetto a quelli presenti nei bollettini della Protezione civile (con esito, finora, negativo: Cds, aprile 2020 n. 1841).

Altri elementi di approfondimento possono derivare dall’accesso a quelle procedure, interne alle strutture sanitarie, che individuano gli “eventi sentinella”. Con questa espressione, la legge sulla sicurezza delle cure e sulla responsabilità professionale (24 / 2017) prevede una lista ufficiale di eventi da tener d’occhio per cercare di limitare il più possibile gli errori medici gravi.

Anche sugli “eventi sentinella” vi può essere un controllo del privato, senza tuttavia che il privato possa pretendere che l’amministrazione sanitaria adotti una diversa prevenzione e gestione del rischio (Cds 3263 / 2019).

L’aspetto più delicato del massiccio diritto di accesso degli assistiti e dei loro parenti, è quello dello squilibrio tra tecniche di difesa: infatti, con l’accesso all’operato del “comitato valutazione sinistri”, diventa difficile, per la struttura sanitaria, elaborare una difesa tecnica con valutazioni di carattere difensivo, in funzione del contenzioso; diventa cioè difficile elaborare un difesa, perché gli assistiti hanno pieno accesso a tutti i profili medico-legali della vicenda, con pochi spazi interpretativi. Anche per tale motivo, già in sede di conversione del decreto-legge 18 / 2020 si era prevista una immunità da responsabilità penali, civili, contabili (per danno erariale) e di rivalsa, sia per il datore di lavoro di operatori sanitari e sociosanitari che per i soggetti preposti alla gestione sanitaria: l’emendamento non è passato, ma è significativo che contenesse in riferimento all’utilizzo “di mezzi e modalità non sempre conformi a standard di sicurezza”.

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